In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo e' altresi' delegato:

  • a)ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
  • b)ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio;
  • c)ad individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

Testo vigente dal 28 giugno 1999

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205~art16 · fonte su Normattiva