Art. 2 — Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria
In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento».
Testo vigente dal 1 agosto 2005
