Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria

Art. 2 — Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria

In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento».

Testo vigente dal 1 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-27;154~art2 · fonte su Normattiva