Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1958 al 22 dicembre 2008. 488 parole tolte in 7 capoversi.
tolto: Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, il testo delle norme occorrenti per disciplinare l'obbligo, a richiesta, della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le vigenti disposizioni gia' non prevedano l'acquisto della proprieta' da parte degli assegnatari, o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori. Il riscatto potra' essere esteso anche agli alloggi ex I.R.C.I.S. Le norme di cui al comma precedente dovranno essere informate ai seguenti criteri:
tolto: 1) nella cessione in proprieta' deve essere preferito l'assegnatario dell'alloggio o, in mancanza, il coniuge superstite o gli ascendenti e i discendenti conviventi non aventi autonomia economica;
tolto: 2) per la cessione si deve rispettare una equa proporzione fra il numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie dell'alloggio. Non possono essere assegnati in proprieta' alloggi a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 12 marzo 1952, n. 113;
tolto: 3) il prezzo di cessione deve essere stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni. Per gli alloggi costruiti dallo Stato con i proventi delle addizionali per i terremotati, sara' apportata una maggiore riduzione, sempre che l'assegnatario non possieda altro alloggio;
tolto: 4) il prezzo di cessione puo' essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento di proprieta' non puo' avvenire anteriormente al pagamento dell'ultima rata di prezzo;
tolto: 5) possono essere prevedute congrue agevolazioni tributarie per gli atti di cessione;
tolto: 6) coloro che hanno riscattato l'alloggio non possono alienarlo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'avvenuto riscatto. Le norme delegate possono prevedere la esclusione dalla cessione della quota di alloggi che sara' ritenuta necessaria perche' gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel settore della edilizia popolare. Sono in ogni caso esclusi dalla cessione gli alloggi di cui all'art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni e quelli che si trovano negli stessi edifici nei quali hanno sede gli uffici delle Amministrazioni predette. Le somme ricavate dalla cessione in proprieta' degli alloggi di cui alla presente legge devono essere destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;447~artunico · fonte del testo