Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila. Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, la misura delle predette commissioni sara' stabilita con i criteri e le modalita' previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, lettera f), n. 7, punto I. La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;657~art5 · fonte su Normattiva