I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, e' elevato a lire centomila. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)). La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non puo' in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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