Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 28 giugno 1991
