Art. 6 — Disposizioni integrative e correttive
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.
Testo vigente dal 31 marzo 2001
