Delega al Governo per la riforma del diritto societario

Art. 7 — Trasformazione, fusione, scissione

La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le societa' di capitali, delle direttive comunitarie;
  • b)disciplinare possibilita', condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
  • c)disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
  • d)prevedere che le fusioni tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;
  • e)introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle societa' di persone in societa' di capitali.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366~art7 · fonte su Normattiva