Art. 3 — Imposta sul reddito
Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
- b)conservazione del regime di imposizione previsto per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
- c)per quanto riguarda l'imponibile:
- 1)identificazione, in funzione della soglia di poverta', di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da imposizione;
- 2)progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
- 3)articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
- 4)concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
- 5)inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
- 6)per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle societa', con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
- 7)regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
- 8)revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
- d)per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
- 1)omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
- 2)convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
- 3)imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
- 4)regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
- 5)regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
- e)per quanto riguarda le semplificazioni:
- 1)prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;
- 2)potenziamento degli studi di settore;
- 3)introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
- 4)introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
- 5)introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita' di espletamento dell'attivita';
- 6)mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa' sportive dilettantistiche;
- f)previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
