Art. 195
[1](articolo 6 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
[2]1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:
- a)«disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;
- b)«doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui e' sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entita' ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore e' la giurisdizione in cui l'entita' ibrida o la stabile organizzazione e' stabilita o localizzata;
- c)«deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario e' qualsiasi giurisdizione in cui il componente positivo di reddito e' conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
- d)«deduzione», l'importo considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;
- e)«inclusione», l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario non e' considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
- f)«sgravio fiscale», l'esenzione totale o parziale dall'imposizione, l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte;
- g)«reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si e' verificato il disallineamento;
- h)«soggetto» un individuo o un'entita';
- i)«entita' ibrida», qualsiasi entita' o accordo che in base alla legislazione di uno Stato e' considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;
- l)«strumento finanziario», qualsiasi strumento che da' origine a componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati a imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore;
- m)«operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente l'attivita' di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;
- n)«trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante e' considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da piu' di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante e' rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
- o)«trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria attivita' ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
- p)«stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio di attivita' che, in base alla giurisdizione di residenza del contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;
- q)«accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento e' stato valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi;
- r)«disallineamento da ibridi», una situazione che coinvolge un soggetto passivo in cui:
- 1)un componente negativo di reddito, in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e congiuntamente: 1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non e' incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro dodici mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito e' stato dedotto; 1.2. il disallineamento e' imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale in base alla giurisdizione del pagatore e a quella diversa del beneficiario;
- 2)in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non genera un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario e' dovuto esclusivamente allo status fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento e' soggetto ai termini di un regime fiscale speciale;
- 3)un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entita' ibrida genera un effetto di deduzione senza inclusione e il disallineamento e' il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito a favore dell'entita' ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui e' stabilita o registrata l'entita' ibrida e alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una partecipazione in tale entita' ibrida. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
- 4)un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entita' avente una o piu' stabili organizzazioni genera un effetto di deduzione senza inclusione e tale disallineamento e' il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito in base alle leggi della giurisdizione di residenza della casa madre e alle leggi della giurisdizione di localizzazione della sua stabile organizzazione ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o piu' stabili organizzazioni della stessa entita'. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
- 5)un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione a seguito dell'attribuzione del corrispondente componente positivo di reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
- 6)un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di un'entita' ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non e' riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
- 7)un componente negativo di reddito relativo a una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o piu' stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non e' riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo all'onere figurativo non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
- 8)si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi di reddito;
- s)«TUIR», il presente testo unico;
- t)«soggetto passivo», le societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), nonche' i soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), le societa' di cui all'articolo 5, con esclusione delle societa' semplici e dei soggetti a esse assimilati, nonche' le persone fisiche che esercitano un'attivita' di impresa;
- u)«impresa associata»:
- 1)un'entita' nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprieta' del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entita' pari o superiore al 50 per cento;
- 2)un individuo o un'entita' che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una partecipazione in termini di diritto di voto o proprieta' del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 50 per cento;
- 3)un'entita' che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilita' finanziaria del soggetto passivo;
- 4)un'impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un'influenza dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- 5)un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- v)«gruppo consolidato a fini di contabilita' finanziaria», un gruppo composto da tutte le entita' pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformita' dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;
- z)«componente negativo di reddito», un onere al quale e' associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un periodo di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si considera sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo le norme del suo Stato di localizzazione nonche' di quello della casa madre e delle altre stabili organizzazioni; 2. Ai fini del comma 1, lettera r):
- a)un componente negativo di reddito che rappresenta il rendimento del sottostante strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui al numero 1) della stessa lettera r), qualora:
- 1)nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un soggetto passivo nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito siano integralmente imponibili;
- 2)nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del beneficiario residente nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, la giurisdizione dell'operatore finanziario non residente imponga a tale soggetto di includere integralmente nel suo reddito imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;
- b)il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei numeri 6), 7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;
- c)un disallineamento e' ritenuto un disallineamento da ibridi se si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o piu' stabili organizzazioni della stessa entita' ovvero nell'ambito di un accordo strutturato;
- d)le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto dell'applicazione dei prezzi di trasferimento, non rientrano nella definizione di disallineamento da ibridi;
- e)i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non determinano l'emersione di un disallineamento da ibridi. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera u), se un individuo o un'entita' detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo e in una o piu' entita' una partecipazione pari o superiore al 50 per cento, tutte le entita' interessate e il soggetto passivo, sono considerate imprese associate. 4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del comma 1, lettera r), numero 1), nella definizione di «impresa associata» il requisito del 50 per cento e' sostituito da un requisito del 25 per cento. 5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprieta' del capitale di un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprieta' del capitale dell'entita' detenuti dall'altro soggetto. 6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un soggetto passivo sostiene un costo la cui deduzione e' negata ai sensi dell'articolo 197, comma 1, e in uno o piu' periodi d'imposta successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una stabile organizzazione all'estero ovvero di una societa' controllata non residente per la quale e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 137 e seguenti, tale reddito e' escluso da imposizione fino a concorrenza dell'ammontare dei costi la cui deduzione e' stata negata per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1. In tal caso, l'imposta estera relativa al componente di reddito escluso da imposizione non rileva ai fini dell'articolo 185.
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