Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
Art. 7 — Accisa
La riforma del sistema dell'accisa e' ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e' improntata ai seguenti criteri direttivi:
- a)salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
- b)eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantita' di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;
- c)adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalita' di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
- d)revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita' operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
- e)previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;
- f)rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
- g)revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;
- h)snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
- i)coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
- l)coordinamento dell'attivita' di controllo posta in essere da soggetti diversi. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:
- a)l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
- b)l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
- c)l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
- d)l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;
- e)la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
