La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)progressiva riduzione delle forme di indetraibilita' e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;
  • b)coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
  • c)razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati;
  • d)semplificazione degli adempimenti formali;
  • e)semplificazione delle disposizioni in tema di territorialita' dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
  • f)semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
  • g)semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
  • h)previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalita' etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entita' massima della quota del corrispettivo ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;
  • i)armonizzazione delle diverse forme di detraibilita' e deducibilita' previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-07;80~art5 · fonte su Normattiva