Art. 9 — Principio di coordinamento con la finanza decentrata
L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facolta' di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
