Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

Art. 3Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 1 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-28;137~art3 · fonte su Normattiva