Norme in materia di procedibilita' d'ufficio e di arresto in flagranza
Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 1 giugno 2023
