Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:

  • a)l'applicabilita' dell'articolo 2394 alle societa' a responsabilita' limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
  • b)il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale;
  • c)l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle societa' di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
  • d)la possibilita' di sospensione dell'operativita' della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies, nonche' degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
  • e)i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilita' promossa contro l'organo di amministrazione della societa' fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;
  • f)l'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 2409 alle societa' a responsabilita' limitata, anche prive di organo di controllo;
  • g)l'estensione dei casi in cui e' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della societa' a responsabilita' limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la societa' per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
  • 1)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • 2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • 3)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita';
  • h)che, se la societa' a responsabilita' limitata, in tutti i casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;
  • i)che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi, per la societa' a responsabilita' limitata, quando per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).

Testo vigente dal 30 ottobre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155~art14 · fonte su Normattiva