Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvedera' mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dei trasporti per gli anni finanziari interessati. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 giugno 1980
