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Il Governo e' delegato a provvedere, con effetto dal 1 luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principi e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

Testo in vigore dal 1 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;540~art1 · fonte del testo