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In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennita' di carovita, del premio di presenza e della indennita' di caropane, previste, rispettivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Nei limiti della spesa attualmente stanziata nel bilancio dello Stato per la corresponsione della razione viveri individuale e di un maggiore onere di lire milleottocento milioni annui sara' provveduto, a decorrere dal 1 luglio 1949, a una revisione del trattamento economico accessorio attualmente fruito dagli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' dagli appartenenti con qualsiasi grado, esclusi gli allievi, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati che fanno parte delle Forze armate.

Testo in vigore dal 1 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;540~art3 · fonte del testo