Art. 13 — Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a)razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati;
- b)attuazione del regime del gruppo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE. Il Governo e' delegato, altresi', ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonche' delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a)semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
- b)accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
- c)coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Testo vigente dal 12 marzo 2014
