Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:

  • a)amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina, dei consumi degli ammassi e dei contingentamenti, purche' si tratti di reati punibili con la, reclusione non superiore nel massimo a, sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria;
  • b)commutazione dell'ergastolo, in anni ventiquattro di reclusione e condono di cinque anni della pena, afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonche' delle pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni; stabilendo che l'amnistia, e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresi', che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 24 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-23;927~artunico · fonte del testo