Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto
Art. 1 — Amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
- a)per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
- b)per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell'articolo 62, n. 4 del Codice penale;
- c)per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;
- d)per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni. L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.
Testo vigente dal 24 gennaio 1963
