Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 10 — Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette

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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

  • 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;
  • 2)che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se, siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;
  • 3)che, nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalita' previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalita' stessi. Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art10 · fonte su Normattiva