Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 10 — Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:
- 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;
- 2)che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se, siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;
- 3)che, nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalita' previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalita' stessi. Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
