Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 11 — Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:
- 1)che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalita' omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;
- 2)che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
