Art. 13 — Latitanti
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente alla esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di indulto. La osservanza della condizione summenzionata non e richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
