Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 14 — Rinunciabilità dell'amnistia
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
