Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 8 — Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
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Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto:
- 1)nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
- 2)nella misura non superiore a lire duemilioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
- 3)nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge. L'indulto e' esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
