Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 9 — Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:
- 1)che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalita', previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalita' omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;
- 2)che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:
- a)si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca;
- b)il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
