Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:
- a)per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
- 1)285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 2)416-bis (associazione di tipo mafioso);
- 3)422 (strage);
- 4)630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 5)648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b)per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:
- 1)71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;
- 2)75 (associazione per delinquere).
Testo vigente dal 22 dicembre 1990
