E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale. L'indulto non si applica:

  • a)per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
  • 1)270 (associazioni sovversive), primo comma;
  • 2)270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
  • 3)270-quater (arruolamento con finaita' di terrorismo anche internazionale);
  • 4)270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale);
  • 5)280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
  • 6)280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
  • 7)285 (devastazione, saccheggio e strage);
  • 8)289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
  • 9)306 (banda armata);
  • 10)416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
  • 11)416-bis (associazione di tipo mafioso);
  • 12)422 (strage);
  • 13)600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
  • 14)600-bis (prostituzione minorile);
  • 15)600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
  • 16)600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
  • 17)600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
  • 18)601 (tratta di persone);
  • 19)602 (acquisto e alienazione di schiavi);
  • 20)609-bis (violenza sessuale);
  • 21)609-quater (atti sessuali con minorenne);
  • 22)609-quinquies (corruzione di minorenne);
  • 23)609-octies (violenza sessuale di gruppo);
  • 24)630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
  • 25)644 (usura);
  • 26)648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • b)per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
  • c)per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
  • d)per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
  • e)per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 31 luglio 2006

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 103/2009

    Questione inammissibile
    2 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non stabilisce che l'indulto concesso dalla medesima legge non si applica al delitto previsto dall'art. 648- ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), limitatamente all'ipotesi in cui «l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope». Infatti, posto che, nella specie, l'indulto - varato al fine di far fronte ad una esigenza di sovraffollamento degli istituti penitenziari - ha valore di regola generale, abbracciando più reati commessi sino al 2 maggio 2006, il rimettente invoca una pronuncia additiva in malam partem che avrebbe l'effetto di sottrarre i condannati per il reato di cui all'art. 648- ter cod. pen. alla fruizione del beneficio, modificandone in senso deteriore il trattamento e a ciò osta il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, della Costituzione, che - fatta eccezione per l'ipotesi, che non ricorre tuttavia nella specie, in cui il sindacato verta sulle cosiddette norme penali di favore - impedisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità. - Sul sindacato sulle norme penali di favore, v., citate, sentenza n. 394/2006, ordinanza n. 164/2007. - Sul divieto di pronunce additive in malam partem sulle cause di estinzione del reato v., citate, sentenze n. 324 e n. 65/2008, n. 317/2000. - Sul divieto di pronunce additive in malam partem su aspetti inerenti alla punibilità v., citata, ordinanza n. 297/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 648-ter c.p. · Art. 648-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-07-31;241~art1 · fonte su Normattiva