Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive

Art. 10 — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Testo vigente dal 16 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-08-08;86~art10 · fonte su Normattiva