I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art26 · fonte su Normattiva