I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinche' sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attivita', rilasciato dall'autorita' sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo 11. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonche' le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialita' tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilita' delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione gia' prevista dalla normativa vigente, secondo le modalita' e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-01;30~art3 · fonte su Normattiva