[1]Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attivita' e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a)

[2]a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalita' procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Testo vigente dal 9 novembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art1 · fonte su Normattiva