All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita':

  • a)cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
  • b)cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
  • c)tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • d)un componente designato dal CONI;
  • e)un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
  • f)un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante". Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' abrogato.

Testo vigente dal 9 novembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art3 · fonte su Normattiva