All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»;
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente». Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro». Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, la parola: «constatate» e' sostituita dalla seguente: «commesse».

Testo vigente dal 9 novembre 2010

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17549/2025

    30 giugno 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di cd. maxi-sanzione per lavoro irregolare, in applicazione dell'art. 36-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, nella originaria formulazione e come modificato dalla l. n. 183 del 2010, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di lavoro nero, sino al 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni constatate" prima del 12 agosto 2006, e, a decorrere dal 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni commesse" prima del 12 agosto 2006.

    Art. 4

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/2020

    Questione inammissibile
    29 luglio 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per non avere il giudice a quo adeguatamente motivato la premessa ermeneutica che fonda i quesiti, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE, dell'art. 4, comma 1, lett. b ), della legge n. 183 del 2010, che sostituisce il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. in legge n. 73 del 2002, articolo già modificato dall'art. 36- bis , comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in legge n. 248 del 2006, il quale - nel prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie concernenti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione - non stabilisce che tale disposizione si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. I quesiti di costituzionalità prospettati poggiano su una premessa indimostrata, ossia che l'effettuazione di comunicazioni prescritte a fini contributivi e previdenziali - quale, nella specie, la denuncia nominativa del lavoratore assicurato all'INAIL - non fosse sufficiente ad escludere la configurabilità dell'illecito di impiego di lavoratori irregolari, nella versione delineata dal d.l. n. 223 del 2006, in quel momento vigente; e che tale risultato di non punibilità lo si potrebbe ottenere solo tramite l'applicazione retroattiva della disposizione censurata. Il rimettente, infatti, non spiega quali ragioni impediscano di aderire alla soluzione interpretativa del giudice di primo grado, secondo la quale la previsione sanzionatoria in parola, introdotta per combattere il lavoro "sommerso", o "nero" - formula che designa, in via di prima approssimazione, il fenomeno dell'occultamento del rapporto di lavoro agli occhi del diritto, così da eludere o distorcere l'applicazione di una serie di norme collegate a tale rapporto, con conseguente compressione dei diritti del lavoratore e distorsione della libera concorrenza - doveva intendersi riferita solo al personale totalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione. Tale tesi, sostenuta nella giurisprudenza di merito, risulta altresì recepita, anche con specifico riguardo alla denuncia nominativa dell'assicurato all'INAIL, in circolari ministeriali. ( Precedente citato: sentenza n. 144 del 2005 ).

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 4 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art4 · fonte su Normattiva