Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Art. 7Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Testo vigente dal 27 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-07;32~art7 · fonte su Normattiva