Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Art. 6Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Testo vigente dal 30 marzo 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-03-23;33~art6 · fonte su Normattiva