Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalita' Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalita' sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)introdurre la facolta' per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facolta' di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalita' del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
  • b)prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalita' e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;
  • c)prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o «ottimo» con riferimento alle capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
  • d)prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • e)prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attivita' alternativa espletata;
  • f)prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalita', dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonche' di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, citta' metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;
  • g)prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonche', in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
  • h)ai fini delle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:
  • 1)prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attivita', i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attivita' svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestivita' nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonche' ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
  • 2)stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
  • i)semplificare la procedura di valutazione di professionalita' con esito positivo, prevedendo:
  • 1)che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attivita' giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalita' di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalita', e che sia redatta secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 2)che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
  • 3)che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
  • 4)che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalita' successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia gia' stato considerato ai fini della valutazione di professionalita' relativa a quel quadriennio;
  • l)modificare la disciplina delle valutazioni di professionalita' prevedendo:
  • 1)che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive;
  • 2)che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive.

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art3 · fonte su Normattiva