L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Commissioni). - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformita' ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di incompatibilita' nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art22 · fonte su Normattiva