Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermita' All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».
Testo vigente dal 20 giugno 2022
