Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

Art. 10 — Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
  • b)all'articolo 26-bis, comma 1:
  • 1)dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
  • 2)dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale e»;
  • 3)dopo le parole: « competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici,»;
  • c)all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite»;
  • d)all'articolo 26-bis, comma 2:
  • 1)dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
  • 2)le parole: «alle capacita' organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;
  • e)all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;
  • f)all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;
  • g)all'articolo 26-bis, comma 5:
  • 1)dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
  • 2)dopo la parola: «formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a piu' di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda»;
  • h)all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art10 · fonte su Normattiva