Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

Chiunque contraffa' o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, puo' essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art14 · fonte su Normattiva