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Chiunque contraffa' o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, puo' essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006
