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Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti possono essere aumentate fino al raddoppio in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero. La sentenza di condanna per i reati previsti ai precedenti articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art16 · fonte su Normattiva