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Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui all'articolo 9, sono puniti:

  • a)l'allevatore, con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;
  • b)il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;
  • c)il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;
  • d)il commerciante, con la sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art18 · fonte su Normattiva