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Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, potra' essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art20 · fonte su Normattiva