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La rilevazione degli illeciti amministrativi e' demandata agli ispettori dell'organismo abilitato. Detti ispettori potranno accedere a qualsiasi luogo in cui si ritenga possano acquisirsi prove in ordine alla avvenuta effettuazione di illeciti amministrativi e potranno richiedere a chiunque l'esibizione della documentazione comunque ritenuta utile per dette finalita'. Gli ispettori potranno inoltre applicare sul prodotto oggetto di accertamento segni indelebili di identificazione. Delle operazioni compiute gli ispettori dovranno redigere processo verbale in duplice esemplare da sottoporre alla sottoscrizione anche da parte del soggetto inquisito, al quale verra' consegnato uno dei suddetti esemplari.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art21 · fonte su Normattiva