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Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi e' consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutivita' della sanzione amministrativa.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 12 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art23 · fonte su Normattiva