Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507, e la legge 5 gennaio 1984, n. 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre 1982, 26 aprile 1983 e 16 aprile 1987.
Testo vigente dal 23 febbraio 1990
