Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
  • b)articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  • c)articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  • d)articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  • e)legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
  • f)articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  • g)articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;112~art28 · fonte su Normattiva